New Decree changes radically the Italian citizenship by descent procedure

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On March 28, 2025, after more than 30 years, the Italian citizenship procedure by descent, or jure sanguinis, has been drastically changed by Decree n. 36/2025 with which the Government has introduced, among other things, a substantial 2-generation limit to all new citizenship applications and lawsuits.

Indeed, provided that the Decree is approved by the Italian Parliament within 60 days from its issuance, from now on, interested parties will be able to apply to be recognized as an Italian citizen by descent only if their Italian ancestor is/was a parent or a grandparent.

But not only that, the Government has also introduced new limits to applications submitted via a lawsuit, excluding that, in such proceedings, barring certain exceptions, facts may be proved through testimony and oath.  In addition to that, the burden of proof has been switched entirely upon the plaintiff.

(Photo by Mollie Pritchett Studio, https://www.molliepritchett.com/)

Other future amendments to the applicable law are in the Government’s agenda but they are not currently in force.

For your convenience, here is the entire text of art. 1 of the Decree n. 36/2025: “[…]

1.    Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».

2.    All’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b)  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l’accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
[…]”.

 

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